La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, con la quale si evidenzia che l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche non è soggetta all’obbligo di presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), così come, invece, aveva disciplinato l’art. 11-bis della legge 102/2009. La norma va infatti ad invadere una competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio e come tale non sembra rientrare nell’ambito della legislazione concorrente sulla tutela e sicurezza del lavoro.
>> Nota del 12 ottobre 2009, prot. 25/1/0014909
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