Questo è quanto si legge nota del 19 maggio 2015 n. 5915 della direzione centrale per la prevenzione incendi del dipartimento dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi per sale di alberghi destinate a riunioni varie, ma anche per alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, con oltre 25 posti-letto e campeggi di superficie > 3.000 m2.
La direzione generale dei vigili del fuoco ha risposto che in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (ad es. attività scolastiche con annesse palestre), anche per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al punto 8.4 del Dm. 9 aprile 1994, non sia necessario presentare una specifica Scia, qualora gli stessi siano stati già valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.
Per quanto riguarda l’eventuale intervento della locale commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il quesito chiarisce che, non essendo mutato il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, i casi ambigui o di difficile inquadramento debbano essere valutati in ambito locale in sede di ufficio della prefettura o comunale, se del caso.
Le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell’albergo.
Tali locali vengono “locati” a clienti esterni, e di conseguenza il “profitto” costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l’attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le circolari del ministero dell’interno – dipartimento pubblica sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l’assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei “locali privati”.
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