Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone a mezzo di velocipedi, a seguito della modifica del comma 2, del cit. art. 85 del d.lgs. n. 285 del 1992, apportata dall’art. 13 – bis, comma 2, d.l. 23 dicembre 2013, n. 45, conv. con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, è oggi pacificamente consentito e necessita di apposita licenza comunale di esercizio, secondo quanto desumibile dal comma 3 dell’art. 85 del Codice della Strada (“La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio”).
Continua a leggere la sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento