Noleggio con conducente modifiche alla legge n. 21/92

18 Giugno 2019
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La locazione con conducente rappresenta uno dei casi di uso di terzi del veicolo elencati nell’articolo 82 del codice della strada; in sostanza si tratta di un servizio professionale di trasporto persone mediante veicoli destinati specificamente a tale uso, che si affianca, integrandolo, al servizio di linea per trasporto persone.

L’articolo 85 del codice della strada regola, insieme alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali, l’attività di autotrasporto di persone non di linea, definita più comunemente noleggio con conducente.

È prevista dall’articolo 85 citato la sanzione amministrativa pecuniaria per chi adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione; la sanzione è più elevata se si tratta di autobus. Inoltre, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, ai sensi dell’articolo 217 del codice della strada.

 

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