Noleggio con conducente e taxi

11 Gennaio 2017
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Il comma 3, dell’art. 9 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, (c.d. “Decreto Milleproroghe”), ha modificato l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sostituendo le parole: «31 dicembre 2016» con «31 dicembre 2017”.

Per l’ennesima volta è rimandata per un altro anno l‘emanazione del provvedimento per contrastare pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente e per per definire indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

Le modifiche alla legge n.21/1992, attuate dall’ art. 29 comma.1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ancora in standby sono:

art. 3, comma 3 obbligo x NCC di sede e rimessa nel territorio del comune che autorizza
art.5-bis – accesso di NCC nel territorio di altri comuni
art.8, comma 3 – obbligo x NCC di mantenere sede e rimessa nel territorio del comune che autorizza
art.11, commi 3 e 4 – modalità della sosta NCC su suolo pubblico e prenotazione del trasporto
art.11-bis – sanzioni accessorie

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