Si tratta, rispettivamente, della sentenza 1661 del Tar Veneto e n. 1653 del Tar Puglia.
La motivazione, in ambedue i ricorsi, è costruita sulla previsione dell’articolo dell’art. 32 della legge n. 383 del 2000, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale, il cui comma 4 così recita: “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
>> Tribunale Amministrativo Regionale Lecce 5/6/2008 n. 1653
>> Tribunale Amministrativo Regionale Veneto 5/6/2008 n. 1661
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