Al momento della sentenza della Corte di Cassazione ( 9 aprile 2014) la legge n. 135/2001 risulta abrogata dal d.lgs. n. 79/2011 ( a sua volta poi dichiarato, nella quasi sua totalità, illegittimo dalla corte Costituzionale), ma la Corte fa presente che la sostituzione in toto della legge n. 135/2001 non comporta la eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo che tale legge 135/2001 ha effettuato sul dettato normativo dell’art. 109 TULPS . Detto questo però, la Cassazione annulla la sentenza di condanna in quanto la “consegna tardiva delle schede” non è più presente nella vigente formulazione del comma 3 dell’art. 109 che impone solo che “I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l’invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
In sintesi il vigente comma 3 dell’art.109 impone l’obbligo di comunicare entro 24 ore in via informatica i nominativi dei clienti e non di consegnare copia delle schede.
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