È possibile chiudere balconi e logge con vetrate panoramiche (amovibili)
Con la conversione il Legge del Decreto aiuti-bis viene inserito nell’elenco delle opere libere (art. 6, comma 1, lettera b-bis del DPR 380/2001) del testo unico edilizia la possibilità di chiudere con vetrate panoramiche i balconi e le logge.
Dal 22 settembre 2022, l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha una nuova tipologia di intervento libero previsto senza richiedere la presentazione di alcun titolo edilizio e riguarda l’installazione di chiusure di balconi e logge con vetrate amovibili – le cosiddette VEPA o vetrate panoramiche. La nuova norma ha previsto che tali chiusure debbano essere:
- amovibili;
- totalmente trasparenti.
e che siano dirette ad assolvere funzioni temporanee di:
- protezione dagli agenti atmosferici;
- riduzione delle dispersioni termiche;
- parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche.
purché tali sistemi installati non configurino spazi stabilmente chiusi con variazione di:
- volumi; oppure
- superfici; oppure
- destinazione d’uso, anche da superficie accessoria a superficie utile.
Questi manufatti devono garantire una costante e naturale micro aerazione per consentire la salubrità dei vani domestici, nonché un buon profilo estetico tale da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro. Inoltre, è necessario che non vadano a modificare le linee architettoniche dello stabile.
Per quanto riguarda le conseguenze pratiche dell’entrata in vigore di tale norma, vi è innanzitutto il rischio creare un deturpamento dell’architettura degli edifici, in primis quelli storici, nel caso non dovessero intervenire quanto prima sia il legislatore regionale che quello comunale, al fine di specificare meglio con leggi e regolamenti le modalità operative per la messa in opera dei suddetti manufatti, mediante la disciplina dei modelli, dei colori, delle caratteristiche costruttive, e degli eventuali divieti di installazione.
L’aspetto appena citato risulta ancora più importante soprattutto in quanto questo tipo di intervento edilizio, poiché rientra tra le opere libere, è assoggettato ai benefici dei bonus edilizi ed è quindi realizzabile senza troppi intoppi burocratici (fatte salve eventuali autorizzazioni per le aree vincolate). In sostanza, se il comune non dovesse vigilare in maniera adeguata, si corre il rischio di avere interventi edilizi fuori controllo, eseguiti anche da individui poco competenti.
Stando al testo della norma, tali manufatti di chiusura non si applicano a porticati (o per creare porticati), terrazzi, e, più in generale, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). Inoltre, non deve servire per creare nuovi spazi abitabili (cucine, camere da letto, bagni, ecc.).
Un’ulteriore considerazione è che la nuova normativa si posiziona in contrasto con la giurisprudenza più attuale e consolidata in materia. Infatti, in base alle sentenze più recenti sia dei vari Tribunali Amministrativi Regionali, sia della Corte di Cassazione, che del Consiglio di Stato, si evince la necessità del rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di queste opere. Si prenda, per esempio, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 469/2022 del 24/01/2022, dove si entra nel merito di quanto sopra esposto, e che già era stato analizzato nella sentenza TAR Lazio II-bis n. 11436/2017. Nel caso in questione si trattava di una chiusura di ampio balcone con vetrate amovibili. I giudici amministrativi hanno confermato quanto sentenziato dal Tar, ovvero che per tale struttura occorreva il Permesso di Costruire sopra citato.
Le occupazioni di suolo pubblico temporanee (dehors, elementi di arredo) non hanno scadenza
Con riguardo sempre alle opere libere di cui all’art.6, comma1, lettera e-bis, con la conversione in Legge del Decreto 21/3/2022, n°21 avvenuto con Legge 20/05/2022, n°51, alle occupazioni di suolo temporanee di strutture quali Dehors e arredi urbani installati da esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, gelaterie ecc. (si prenda come riferimento l’art. 5, Legge 287/1991), anche in aree vincolate, non si applica il limite temporale dei 180 giorni.
L’articolo in questione è stato modificato dall’articolo 22 quater, D.L. 21/2022, convertito con Legge 51/2022, il che significa che a queste attività di somministrazione di alimenti e bevande viene disapplicato il limite temporale suindicato, così come già precedentemente previsto dai vari decreti legge del 2020 al fine di porre un aiuto alle attività nel periodo pandemico.
Pertanto, in caso di installazione di manufatti temporanei quali dehors, elementi di arredo urbano , pedane, tavolini, sedie, ombrelloni ecc. su vie, piazze e altri spazi compresi anche in aree paesaggistiche o culturale nel periodo temporale dal 1° luglio al 30 settembre 2022, oltre a non essere assoggettata ad autorizzazioni di cui al D.lgs 42/2004 viene appunto meno la scadenza dei 180 giorni.
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Prontuario di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza
di Elena Fiore
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