Il provvedimento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione di ComUnica (art. 9, Dl n. 7/2007) e, per quanto riguarda le regole di struttura dei singoli tracciati informatici, rimanda ai siti istituzionali di Entrate, Inail, Inps e Registro imprese. Due i nuovi enti destinatari del modello: il ministero del Lavoro e l’Albo delle imprese artigiane, che è gestito con diversi criteri a secondo delle disposizioni regionali.
Novità anche per la posta elettronica certificata (Pec), che può essere richiesta dall’imprenditore attraverso il modulo, e assegnata direttamente dalle singole Camere di commercio.
Un singolo modello al Registro delle imprese per aprire, modificare o cessare un’attività. La comunicazione unica (istituita col Dl n.7/2007) consente al neo imprenditore di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione alla Camera di commercio, inclusi quelli previdenziali, assistenziali e fiscali, attraverso l’invio al Registro delle imprese di un solo modello.
In questo modo, con un unico canale telematico denominato “ComUnica” si assolvono gli obblighi riguardanti Inps, Inail, agenzia delle Entrate e Camere di commercio. Il nuovo modello entrerà a regime dal 1° aprile 2010, data in cui scade il periodo transitorio di sei mesi, partito il 1° ottobre scorso, e allora la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria per tutte le imprese.
>> Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/11/2009 – Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa (G.U. 3/12/2009 n. 282)
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