Il citato art. 39, comma 13-quinquies, stabilisce che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dall’art. 14 del d.p.r. n. 430/2001, una autonoma comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione.
Nei trenta giorni che decorrono dalla data di ricezione della predetta comunicazione l’A.A.M.S.:
può non adottare nessun provvedimento espresso e con questo silenzio si intende comunque rilasciato il nulla osta all’effettuazione della manifestazione di sorte;
può espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato;
può vietare lo svolgimento della manifestazione.
L’art. 39, comma 13-quinquies, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 stabilisce che, ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad un anno. Con questa disposizione il legislatore punisce penalmente alcuni illeciti inerenti le manifestazioni di sorte locali che erano state depenalizzate completamente ad opera della legge n. 449/1997.
Stante la formulazione del citato comma 13-quinquies, che fa salvo l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si ritiene che l’omessa richiesta del nulla osta all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato costituisca violazione sanzionata con l’art. 113-bis, comma 1, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 10.329.
Nella circolare n. 4632/2004 l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato precisa che, qualora siano impartite prescrizioni, al fine di ricondurre nel rispetto delle norme le modalità di svolgimento delle manifestazioni in esame, ne verrà data tempestiva comunicazione sia al Prefetto che al Sindaco del Comune competente e verrà richiesto eventualmente l’ausilio del locale Comando della Guardia di finanza, allo scopo di porre in essere adeguata vigilanza.
Infine si evidenzia che, facendo la circolare riferimento unicamente alle manifestazioni di sorte locale soggette alla comunicazione prevista dall’art. 14 del d.p.r. n. 430/2001, l’obbligo del nulla osta è previsto solo per quelle manifestazioni di sorte effettuate dagli enti morali, dalle associazioni, dai comitati e dalle Onlus che, si rammenta, possono promuovere lotterie, tombole e pesche di beneficenza solo se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
I partiti e i movimenti politici possono svolgere queste manifestazioni senza obbligo di alcuna comunicazione solo se vengono svolte nell’ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi (le feste di partito ecc.): diversamente anche essi sono soggetti alla comunicazione e quindi al nulla osta dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
I privati, e sicuramente per essi si devono intendere tutti i circoli privati senza alcuna distinzione, aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’interno, possono effettuare solo tombole per fini ludici e senza obbligo di inviare al Sindaco e al Prefetto alcuna comunicazione e, quindi, in tale ipotesi si ritiene non necessiti alcun nulla osta.
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