Made in Italy: competenza sanzionatoria trasferita alle Camere di Commercio

21 Agosto 2012
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L’art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto all’art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) il comma 49-quater che prevede:
“Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.”

Il comma 49-bis recita: “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000” .

Con questa disposizione quindi il D.L.83/201 trasferisce la competenza sanzionatoria dalla Direzione Generale per la polizia commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico alle camere di commercio.

Il Ministero dello sviluppo economico Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 6 agosto 2012, Prot. 173529, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative alle Camere di Commercio al fine di svolgere questa competenza sanzionatoria in modo uniforme.

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