L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario.
Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
Se i rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali intendono avvalersi del diritto di rivalsa sulla ritenuta prevista dall’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973 devono opportunamente dichiararlo sia nell’avviso pubblico, che viene effettuato per portare a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della manifestazione stessa, sia prima di dare inizio alle operazioni di estrazione.
Le ritenute devono essere versate, tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo alla maturazione di premi e vincite, cioè, nel caso di tombole, lotterie e pesche, alla data del verbale di chiusura delle operazioni.
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