È legittima l’ordinanza con cui il Sindaco ha limitato gli orari di esercizio delle sale giochi e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro installati nei pubblici esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, consentendo un’apertura giornaliera pari a otto ore.
Non può essere condiviso il lamentato difetto d’istruttoria, considerato che, nell’attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.
L’ordinanza è poi adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.
Vanno disattese anche le censure con cui si lamenta la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e disparità di trattamento.
>> Continua a leggere la sentenza
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento