Lotta alla ludopatia

14 Gennaio 2015
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Enti locali – comune – lotta alla ludopatia – adozione di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Prg – divieto di apertura delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di risposo – illegittimità – ragioni

TAR EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – Sentenza 20 ottobre 2014, n. 976

È illegittima la delibera del consiglio comunale avente ad oggetto l’adozione di una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Prg, nella parte in cui vieta l’apertura delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri da siti sensibili quali scuole, asili ospedali, case di cura e di risposo, parchi e aree per il gioco, considerato che la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma 10 dell’art. 7 del d.l. 158/2012. Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale 5/2013, art. 6, che al comma 2 prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del d.l. 158/2012. Pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.

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