Enti locali – comune – lotta alla ludopatia – regolamentazione degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro – fattispecie
È legittimo il provvedimento comunale con il quale si dispone che l’orario di apertura delle sale giochi è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi, e che l’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, presenti all’interno delle stesse, dovranno osservare l’orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi, considerato che: – il comune ha fatto buon uso del potere, non ravvisandosi alcuno sviamento nell’esercizio delle attribuzioni conferite dall’art. 50, comma 7, t.u.e.l.; – non è dato ravvisare carenza di istruttoria, avendo l’ente esaustivamente valutato i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’atto gravato; – la finalità perseguita dal provvedimento rientra appieno nella causa del potere esercitato; – le censure che lamentano l’irragionevolezza e la sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui esigono dal giudice amministrativo un sindacato sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell’organo politico che non appaiono connotate da abnormità; – la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d’impresa, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali preminenti, quali la dignità e la salute della persona umana, l’ambiente, il paesaggio. Ritenuto che le conclusioni di cui sopra hanno già trovato il solido conforto della giurisprudenza amministrativa nonché di quella della Corte costituzionale stessa (cfr. Corte cost. sent. n. 220/2014; Cons. Stato, sez. V, n. 3271/2014, ord. n. 3845/2014, n. 5826/2014, n. 610/2014 ) alle cui argomentazioni si rinvia integralmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a. seconda parte.
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