Con questo provvedimento trova pieno compimento la legge sui rifugi approvata in Consiglio regionale lo scorso anno, che potrà contare su una dotazione finanziaria per il triennio 2010-2012, pari a 3 milioni di euro, riservati prioritariamente a interventi di adeguamento, ristrutturazione e miglioria dei rifugi montani lombardi. Saranno queste le uniche strutture che potranno beneficiare dei contributi regionali. Con il nuovo provvedimento, la Regione Lombardia introduce normative più selettive e qualificanti per i rifugi, istituendo un albo regionale con relativo marchio di riconoscimento e distinguendo tra rifugio alpino e rifugio escursionistico. I primi devono offrire ospitalità e ristoro ed essere ad almeno 1.000 metri di quota in zone isolate di montagna inaccessibili da strade aperte al traffico ordinario e devono essere distanti da linee funiviarie almeno 1.500 metri o con 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie. Possono invece fregiarsi del titolo di rifugi escursionistici le strutture poste a una altezza minima di 700 metri accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario. Entrambe le tipologie di rifugio dovranno presentare impianti elettrici e di riscaldamento, conformi alla normativa vigente, predisporre adeguati sistemi di sicurezza e anti-incendio, avere acqua potabile e servizi adeguati, anche per disabili. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, i rifugi esistenti hanno ora 5 anni di tempo per adeguarsi alle nuove normative.
Lombardia – Utilizzo dei rifugi alpini
Con questo provvedimento trova pieno compimento la legge sui rifugi approvata in Consiglio regionale lo scorso anno, che potrà contare su una dotazione finanziaria per il triennio 2010-2012, pari a 3 milioni di euro, riservati prioritariamente a interventi di adeguamento, ristrutturazione e miglioria dei rifugi montani lombardi. Saranno queste le uniche strutture che potranno beneficiare dei contributi regionali. Con il nuovo provvedimento, la Regione Lombardia introduce normative più selettive e qualificanti per i rifugi, istituendo un albo regionale con relativo marchio di riconoscimento e distinguendo tra rifugio alpino e rifugio escursionistico. I primi devono offrire ospitalità e ristoro ed essere ad almeno 1.000 metri di quota in zone isolate di montagna inaccessibili da strade aperte al traffico ordinario e devono essere distanti da linee funiviarie almeno 1.500 metri o con 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie. Possono invece fregiarsi del titolo di rifugi escursionistici le strutture poste a una altezza minima di 700 metri accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario. Entrambe le tipologie di rifugio dovranno presentare impianti elettrici e di riscaldamento, conformi alla normativa vigente, predisporre adeguati sistemi di sicurezza e anti-incendio, avere acqua potabile e servizi adeguati, anche per disabili. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, i rifugi esistenti hanno ora 5 anni di tempo per adeguarsi alle nuove normative.
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