La Regione aveva già provveduto a disciplinare, con la legge regionale 30 del 2003, il settore dei pubblici esercizi all’indomani del conferimento alle Regioni della potestà legislativa in materia di commercio.
Gli indirizzi generali approvati ora dalla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, subentrano a quelli approvati con la delibera di Giunta del 17 maggio 2004 che avevano validità triennale, in quanto operanti in una fase di prima applicazione. Il provvedimento contiene disposizioni che semplificano le procedure amministrative per le nuove iniziative, facilitano i Comuni nella programmazione di uno sviluppo equilibrato della rete di vendita, garantiscono orari di apertura e chiusura degli esercizi rispettosi delle esigenze lavorative e degli operatori del settore, che sostanzialmente vengono lasciati liberi di programmare la loro attività.
Spetta ai Comuni garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi; gli Enti locali potranno stabilire indicazioni programmatiche per le nuove aperture, che devono essere adeguatamente motivate da valutazioni sulla vivibilità e la fruibilità del contesto urbano nel suo complesso.
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, i Comuni potranno differenziare l’orario nell’ambito dello stesso territorio, determinandolo in base alle seguenti indicazioni, nel rispetto delle norme previste dai contratti di lavoro:
– tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l’orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell’esercente, a condizione che questi si impegni a non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione;
– tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, insieme alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento e svago (danzante e/o musicale); in linea con quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale 30 del 2003, nell’ambito di questa ampia fascia oraria viene stabilito dal Comune l’orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, sentite le associazioni di rappresentanza degli stessi operatori riunite nella apposita Commissione comunale.
Gli indirizzi regionali approvati contemperano le esigenze di piena semplificazione e facilitazione all’apertura delle attività d’impresa, nel rispetto dei principi di concorrenza stabiliti dalla Costituzione e delle norme nazionali, con il mantenimento del controllo su attività a tutt’oggi soggette all’autorizzazione di pubblica sicurezza. Si tratta di un provvedimento importante e innovativo, anche nel metodo, perché frutto di un confronto e di una condivisione tra Regione, Anci e Associazioni del settore.
Nel provvedimento vengono, infine, indicate alcune linee guida per realizzare azioni di prevenzione contro gli abusi nel consumo di alcolici fra i giovani, da realizzarsi su iniziativa dei comuni, anche in collaborazione con la Regione, altre istituzioni e associazioni imprenditoriali. Si tratta in particolare di promuovere iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione e i giovani, l’adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico e collettivo e alla responsabilizzazione dei guidatori di moto e autoveicoli. Sono previsti incentivi per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci per combattere il fenomeno.
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