Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano vendita diretta al pubblico per l’immediata consumazione, d’ora in poi potranno effettuare tale attività solo collegata alla produzione e alla trasformazione.
L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di inquinamento acustico e nel rispetto delle prescrizioni sugli orari di apertura alle quali già deve attenersi ogni altro esercizio di somministrazione alimentare (dalle ore 6 fino all’1).
Tali attività artigianali saranno inoltre tenute a pubblicizzare l’orario di apertura e avranno anche l’obbligo di esporre l’elenco delle materie prime utilizzate specificando i prodotti eventualmente congelati. Ai Comuni viene data possibilità di concedere deroghe specifiche sugli orari di apertura.
La legge prevede anche specifiche sanzioni, sia in caso di svolgimento dell’attività in modo non conforme a quello previsto, sia per il mancato rispetto dei vincoli orari. Per la prima ipotesi è indicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro e si assegna all’autorità comunale il potere di sospendere l’attività per un periodo di tre mesi.
Nella seconda ipotesi, invece, si applica una sanzione pecuniaria da 154 a 1.032 euro.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento