Lo sportello unico delle attività produttive

5 Ottobre 2011
Modifica zoom
100%
Una delle attenzioni riservate dalla politica in modo costante nel tempo è, tra le altre, quella relativa al rapporto tra il cittadino/utente e la pubblica amministrazione nella sua veste di soggetto composito erogatore di servizi di varia natura.
In questo percorso, anche il livello europeo ha svolto un ruolo non secondario di sostenitore e di promotore nella ricerca di soluzioni che semplificassero e velocizzassero l’azione amministrativa, rendendola prontamente fruibile ed efficace.
Per gli inevitabili risvolti sull’economia nazionale, all’interno di questo quadro, un’attenzione particolare è stata riservata alle imprese/agli imprenditori attraverso un’idea che è diventata quasi uno slogan: “Impresa in un giorno”.
A tal proposito, una direttiva europea (n.d.r.: CEE 2006/123/CE) ha introdotto la realizzazione di uno strumento telematico, da assumere poi legislativamente e sviluppare ulteriormente con modalità operative in ciascun singolo Paese dell’Unione: il SUAP (lo sportello unico delle attività produttive).
Il SUAP, definito poi dal legislatore italiano come “l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”, è dunque oggi l’unico interlocutore tra l’impresa e la pubblica amministrazione, relativamente allo svolgimento delle attività imprenditoriali.
Una pubblica amministrazione italiana che, organizzata secondo il principio della sussidiarietà verticale, vede i comuni come prima istanza a cui fare riferimento e a cui rivolgersi per lo svolgimento di un procedimento amministrativo (attività produttive, urbanistica, eccetera).
Quindi, in attuazione della direttiva europea sopra citata e dei successivi provvedimenti legislativi nazionali (primo tra tutti, il d.P.R. n. 160/2010), i comuni sono stati direttamente chiamati a realizzare questa innovazione nei rapporti amministrativi tra le imprese e la pubblica amministrazione complessivamente intesa in tutte le sue articolazioni, in termini di territorio e di competenza funzionale.

Ma cosa fa, esattamente, il SUAP?

■ agisce secondo modalità informatiche (portale web, posta elettronica certificata, firma digitale, protocollo informatico), in grado di attribuire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati;

■ provvede alla gestione dei procedimenti amministrativi di competenza del comune di riferimento territorialmente competente, incluse le fasi di ricezione delle domande, di diffusione delle informazioni, di attivazione degli adempimenti, di rilascio delle ricevute all’interessato, del pagamento dei diritti e delle imposte;

■ svolge compiti di coordinamento con gli uffici interni dell’ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli enti esterni (ASL, ARPA, vigili del fuoco, ecc.), coinvolti a diverso titolo nelle fasi endoprocedimentali;

■ comunica all’utente (impresa/intermediario) gli esiti della presentazione dell’istanza, consentendo così l’avvio certo dell’impresa.

I tempi di realizzazione di questa innovativa modalità di svolgimento dell’azione amministrativa sono stati diversificati dal legislatore, a seconda della tipologia del procedimento amministrativo oggetto della trasmissione telematica:

1. per i procedimenti riguardanti attività non soggette ad autorizzazione ma vincolate al solo possesso dei requisiti autocertificabili dal richiedente (procedimenti automatizzati), la data originariamente stabilita per la loro gestione in forma esclusivamente telematica è stata il 30 marzo 2011, prorogata poi al 1° ottobre scorso;

2. per i procedimenti caratterizzati invece da un regime autorizzatorio basato sulla presentazione di un’istanza e sul conseguente rilascio di un provvedimento finale (procedimenti ordinari), l’obbligatorietà della trasmissione telematica è stata stabilita fin dall’inizio al 1°ottobre 2011. Da questa data, dunque, tutte le domande relative all’esercizio di impresa devono essere inoltrate e gestite telematicamente dal SUAP, fermo restando che tutte le competenze funzionali rimangono in capo agli uffici comunali di back-office.
Per consentire l’effettivo avvio di tale modalità, il legislatore ha comunque previsto una soluzione alternativa, nell’eventualità in cui i comuni siano impreparati a gestire questa nuova situazione, a forte vocazione informatica: la delega alla camera di commercio territorialmente competente, che mette a disposizione del comune non ancora “pronto” il suo sistema informativo, attraverso l’utilizzo di un portale dedicato, www.impresainungiorno.it.
E sempre in questa logica di esclusivo utilizzo della sopra descritta modalità operativa, la recente legge n. 106/2011 ha altresì previsto l’intervento di due figure, il prefetto e il commissario ad acta, per portare i comuni a scegliere una delle due modalità di azione, in autonomia oppure in delega.
Infatti, il mese di ottobre dovrà essere utilizzato dai vertici dei comuni ancora silenti su questa vicenda affinché, dopo una verifica organizzativa interna, accertino il possesso di quei requisiti tecnici minimi (personal computer, linea ADSL, casella di posta elettronica certificata, dispositivo della firma digitale per l’autenticità della sottoscrizione e quello della carta nazionale dei servizi per l’accesso al sistema) richiesti dalla normativa per poter ottenere l’accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico, oppure aderiscano espressamente all’alternativa loro offerta dal legislatore.
In entrambi i casi quello che conta è consolidare il SUAP come unico punto di accesso delle pratiche amministrative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

di Simona Oddo Casano

Fonte: La gazzettadeglientilocali.it

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento