Limiti agli orari di apertura delle sale gioco d’azzardo

21 Luglio 2015
Modifica zoom
100%
Enti locali – lotta alla ludopatia – limiti agli orari di apertura delle sale gioco d’azzardo – ordinanza sindacale – legittimità – fattispecie
TAR VENETO, SEZ. III – Sentenza 16 luglio 2015, n. 811

È legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha stabilito la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, limitando gli orari di apertura delle sale gioco d’azzardo dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, nel caso in cui tale provvedimento sia scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall’Ulss da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il comune, il sindaco deve farsi carico. Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione e istruttoria. In via più generale, è certo che la misura non sia ex se idonea a risolvere il grave problema che l’emersione di fenomeni quali la contrazione del lavoro e la crisi economica sociale ha reso facile e comodo viatico alla produzione di un reddito, peraltro solo presunto, in uno con il diffondersi di punti gioco mercé la sostanziale liberalizzazione del mercato che consente l’apertura di sale scommesse dei più vari operatori commerciali; e ciò sia perché l’accesso fisico alla sala giochi è facilmente sostituibile da parte della clientela più giovane mediante quello virtuale ai siti informatici, sia ricercando all’interno del territorio regionale quelle aree in cui il gioco non sia così limitato da provvedimenti sindacali consimili. Tuttavia la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7, t.u.e.l., sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, posto che la norma impone un vincolo di conformità all’ordinanza del sindaco solo ove gli indirizzi del consiglio comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del consiglio comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II, 2.4.2010, n. 5619). Va parimenti respinto il motivo afferente la violazione dell’art. l’art. 31 d.l. 201/2011, secondo il quale l’esercizio di attività commerciali non possa essere soggetto a contingenti limiti territoriali o ad altri vincoli se non per l’esigenza di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali, in quanto la norma non vieta l’imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della salute e dell’ambiente e, inoltre, nel caso di specie, i limiti di orario non riguardano neppure l’apertura degli esercizi ma l’uso degli apparecchi (TAR Veneto, sez. III, ord. n. 641/2014, n. 642/2014, n. 643/2014 e n. 644/2014). E l’interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all’utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del Ssn (cfr. TAR Veneto, sez. III, ord. n. 641/2014, n. 642/2014, n. 643/2014 e n. 644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento