Su queste basi, la Regione Liguria, per quanto riguarda il subingresso nell’attività commerciale, continua ad applicare l’art. 132 della propria l.r. n. 1/2007 che prevede la comunicazione al Comune competente per territorio a differenza del d. lgs. n. 59/2010 che ha introdotto la D.i.a. a efficacia immediata.
Per quanto riguarda tutte le forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, distributori automatici, vendite per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) trova applicazione la D.i.a. immediata prevista dal D. lgs. n. 59/2010.
Modificato l’art. 34 della l.r. n.1/2007 che indica il comune di residenza del richiedente quello titolato al rilascio dell’autorizzazione al commercio in forma itinerante, sostituito, invece, con il comma 2, dell’art. 70 del d.lgs. n.59/2010 che in individua nel comune in cui si intende avviare l’attività, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione.
Sui requisiti morali e professionali vengono disapplicati gli art. 12 e 13 del Testo unico e si applica l’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 per tutte le attività commerciali, rimanendo requisito professionale valido la pregressa iscrizione al Rec per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente.
Per la somministrazione di alimenti e bevande la regione continua a mantenere l’istituto dell’autorizzazione anche per il trasferimento di sede (art. 55 della l.r. n.1/2007) configurandosi, a detta della Regione, l’ipotesi dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall’art. 4 della direttiva servizi.
Circolare Liguria 1/7/2010 – Circolare per applicazione direttiva servizi ( bolkestein) e sua attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno”- (g.u. n. 94 del 23 aprile 2010-supp. ordinario n. 75)
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