Liguria: bando per la riqualificazione del sistema distributivo turistico-ricettivo

24 Giugno 2009
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La Giunta regionale ligure, con delibera n.558 del 12 maggio, ha approvato un per riqualificare e rivitalizzare il sistema distributivo turistico-ricettivo in città e nei centri rurali e i mercati al dettaglio su aree pubbliche.
Il provvedimento, in accordo con quanto previsto dal Programma regionale attuativo della deliberazione Cipe dell’8 agosto 1996 (approvato con delibera di Giunta n. 299/1999 e successive modifiche), vuole incentivare gli investimenti nel settore del commercio e del turismo da parte di consorzi di piccole e medie imprese.
Possono essere finanziati, con la misura 1 del bando, interventi per il miglioramento dell’operatività, per la promozione delle attività, per la identificabilità di consorzi di imprese e per il miglioramento della fruibilità delle aree dove operano i consorzi; la misura 2 prevede il finanziamento di interventi di ammodernamento dei mercati al dettaglio su aree pubbliche.
Gli interventi devono essere localizzati nelle aree interessate dal Docup Obiettivo 2 2000-2006.
I fondi disponibili ammontano a oltre un milione e mezzo di euro: è previsto un finanziamento del 50% delle spese ritenute ammissibili (quota che, nel caso della misura 1, sale al 60% nelle zone in deroga di cui all’articolo 87 3 c) del Trattato CE), per un contributo massimo di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari nei limiti del regime di aiuto de minimis.
Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
Questi prodotti, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 1/2009 all’ art. 34 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29/2005, possono essere proposti a prezzi scontati tra il 3 gennaio e il 31 marzo, se si tratta di vendite di fine stagione invernali; tra il primo sabato di luglio e il 30 settembre nel caso dei saldi estivi.
Al pubblico deve essere chiaramente indicato che si tratta di vendita di fine stagione e devono essere esposti il prezzo praticato normalmente, lo sconto percentuale e il prezzo finale.
Il commerciante deve anche indicare la data di inizio della svendita e la sua durata.
Fatto salvo il rispetto, per l’inizio e la fine, delle date indicate nella norma, le vendite di fine stagione, sia quelle invernali che quelle estive, possono essere effettuate anche per periodi piuttosto lunghi. A condizione che queste vendite straordinarie ad un certo punto subiscano un’interruzione, che potrà essere anche di una sola giornata, a discrezione dell’esercente, il quale poi potrà riprendere a proporre i saldi.

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