Il
TAR Piemonte ha messo in luce che ai fini del diniego della licenza per il commercio di oggetti preziosi, non possono ritenersi sufficienti, fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, ma occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni malavitos.
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