Liberalizzazione degli esercizi commerciali: i limiti introdotti dal decreto “del fare”

7 Ottobre 2013
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Il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni, dalla legge L. 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto decreto del fare) ha modificato l’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, aggiungendo al suo secondo comma le seguenti parole “potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”.
Con questa modifica il comma 2 del citato art.31 del D.L. n. 201/2011 recita:
“2.  Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.”
Un freno quindi alla liberalizzazioni delle attività commerciali può essere posto con gli strumenti urbanistici.

 

 

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