L’etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente dal prodotto.
Con la
sentenza 4 giugno 2015 C-195/14, la Corte Ue rammenta che il diritto dell’Unione impone che l’acquirente disponga di un’informazione corretta, imparziale e obiettiva, che non lo induca in errore e che l’etichettatura di un prodotto alimentare non debba presentare un carattere ingannevole.
Sebbene si presuma che il consumatore legga l’elenco degli ingredienti prima di acquistare un prodotto, la Corte non esclude che l’etichettatura del prodotto possa essere tale da indurre l’acquirente in errore qualora alcuni elementi dell’etichettatura siano mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili.
L’elenco degli ingredienti, anche se esatto ed esaustivo, può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l’impressione errata equivoca risultante dall’etichetta, pertanto, quando l’etichettatura di un prodotto alimentare suggerisce la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (assenza che emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti), detta etichettatura è tale da indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto.
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