L’esposizione di insegne da parte di una parafarmacia in centro storico

25 Maggio 2016
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Il TAR Toscana con la sentenza n. 520/2016 ha stabilito che il regolamento comunale delle insegne deve considerarsi illegittimo nella parte in cui consenta alle sole farmacie (e non anche alle parafarmacie, come nel caso di specie) la facoltà di esporre insegne a bandiera con la croce conformi alle tipologie tipiche ammesse nella zona A del centro storico, laddove le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano.

Il fatto

Con provvedimento un comune ha negato a una società, titolare di una parafarmacia, la possibilità di installare una insegna a bandiera a forma di croce.
Le ragioni del diniego, indicate nei pareri della commissione edilizia sono sintetizzabili nei seguenti termini:
a) la installazione di insegne a bandiera nella zona del centro storico ove ha sede la parafarmacia sarebbe vietata dal regolamento edilizio e dal regolamento comunale per la installazione delle insegne;
b) il regolamento edilizio prevedrebbe la possibilità di derogare al predetto divieto in alcune specifiche ipotesi nelle quali non rientra quella di cui alla domanda presentata dalla Parafarmacia.
Contro il suddetto provvedimento di diniego la società ha proposto ricorso al TAR.

La decisione del TAR
Il TAR ritiene fondato il ricorso.

 

La giurisprudenza rilevante

TAR Laziosentenza n. 7697/2012
«L’installazione all’esterno dell’esercizio di una croce con impianto neon non costituisce affatto una prerogativa commerciale di pertinenza delle sole farmacie in quanto la legge riserva a tali esercizi soltanto il tratto connotativo del colore verde della croce».

Corte Giustizia UEsentenza n. 159/2013
«La vendita di prodotti medicinali e la erogazione dei connessi servizi di pubblica utilità costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria che godono garanzia della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 49 e seguenti del TFUE, con la conseguenza che ogni restrizione normativa che ne ostacoli o ne scoraggi l’esercizio da parte dei cittadini dell’Unione europea deve essere debitamente giustificata».

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