Legittimo l’accesso del vicino agli atti relativi all’apertura di un esercizio commerciale

Commento alla sentenza del TAR Campania (Sez. VIII) del 31 luglio 2024, n. 4505

Salvio Biancardi 20 Settembre 2024
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Deve essere accolta l’istanza di accesso volta ad ottenere l’ostensione della documentazione con la quale un Comune ha consentito l’apertura di un esercizio per la somministrazione di bevande che determina rumore, anche in ore notturne. Lo ha stabilito il TAR Campania-Napoli (Sez. VIII), con la sentenza 31 luglio 2024, n. 4505.

Il caso specifico


Nel caso sottoposto all’esame dei giudici il ricorrente agiva per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da un Comune sull’istanza di accesso volta alla esibizione dei documenti relativi all’apertura di un locale, posto di fronte alla propria abitazione, in cui veniva svolta attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande nonché di svolgimento di eventi.

Tale attività recava costante disturbo al ricorrente ed alla propria famiglia a causa di rumori e schiamazzi, anche in orario notturno, che superavano la normale tollerabilità.

Ciò, in particolare, avveniva specialmente in costanza degli eventi organizzati dalla stessa attività (specie nelle giornate del venerdì e in costanza di festività) che non rispettavano né orari di chiusura dell’attività né i limiti di rumore previsti dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente in materia di immissioni, non consentendo così di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo.

In tale contesto, l’odierno ricorrente aveva ritenuto di poter accedere agli atti presso il Comune, al fine di verificare la legittimità dell’attività effettuata e, dunque, le autorizzazioni, permessi, pareri rilasciati dall’Ente, nonché gli orari di apertura/chiusura e i limiti acustici eventualmente autorizzati dall’Ente.

Nonostante l’istanza di accesso agli atti, l’Amministrazione convenuta era rimasta inerte, senza fornire alcun riscontro al ricorrente e lasciando così l’istanza completamente inevasa.

La decisione


Il Collegio ha osservato come il ricorrente avesse evidenziato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della documentazione richiesta, indicata con sufficiente precisione nella relativa richiesta.

I giudici hanno affermato che l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.

Nella specie sussisteva senz’altro l’interesse tutelato dalla norma, atteso che il ricorrente viveva abitualmente nell’immobile frontista e che, a causa del dedotto superamento dei limiti normale tollerabilità con riguardo alle immissioni di rumori, non consentiva allo stesso ed alla propria famiglia di attendere alle normali occupazioni e di godere del dovuto riposo.

Pertanto, il ricorrente – sulla scorta del pregiudizio subito – aveva interesse ad accedere alla documentazione amministrativa relativa alla suddetta attività, al fine di poter sia visionare e verificare l’esistenza delle autorizzazioni e dei permessi rilasciati dall’Ente alla Società per l’esercizio di tale tipo di attività per la somministrazione di alimenti e bevande e per lo svolgimento di eventi, nonché verificare concretamente la legittimità dell’autorizzazione acustica, relazione tecnica acustica, titoli edilizi per opere di insonorizzazione nonché la corrispondenza o meno dei limiti sonori ed orari eventualmente autorizzati con quelli effettivi, e ciò al fine di poter difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Dunque, in relazione alla richiesta ostensiva oggetto del giudizio, veniva in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse dell’istante:
a) diretto, cioè correlato alla sfera del soggetto richiedente;
b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio;
c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.

Per le ragioni esposte, il ricorso è stato accolto.

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