Sulla base dei poteri straordinari attribuiti al sindaco dal TUEL in materia di ordinanze contingibili e urgenti, deve ritenersi legittima un’ordinanza emanata dal primo cittadino con la quale sono stati sospesi i festeggiamenti patronali ed è stata inibita l’installazione del tradizionale parco divertimenti, in considerazione del numero dei contagi sul territorio comunale, dei potenziali assembramenti e dell’impossibilità a causa della carenza in organico delle forze di polizia di “garantire un adeguato controllo all’esterno della manifestazione, anche in considerazione del potenziale afflusso di persone esterne al comune stesso stante l’assenza di analoghe manifestazioni nel circondario”.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il TAR Piemonte, sez. I, con sentenza n. 1164 del 9 dicembre 2021.
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