Giochi
> Contrasto ludopatia
> Pubblici esercizi di gioco d’azzardo
> Obbligo di distanza minima da luoghi sensibili
> Delibera regionale
> Legittimità
Consiglio di Stato sez. V 21/3/2024 n. 2785
Uno dei principi fondamentali del c.d. decreto Balduzzi è sicuramente rappresentato proprio da quello che si può definire di “prevenzione logistica”, in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della “vicinitas”, i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento.
Le determinazioni assunte dalla Giunta regionale risultano coerenti rispetto al fine dichiarato e affidato alla cura dell’Organo, ossia la prevenzione e il contrasto della ludopatia.
Anche la disciplina comunitaria fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone. Nel territorio di uno Stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale.
Legittima la distanza minima da luoghi sensibili per gli esercizi di gioco d’azzardo
Sentenza del Consiglio di Stato (sez. V) 21 marzo 2024 n. 2785
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