Durc per il commercio su aree pubbliche: la parola passa alle regioni
L’art. 2 comma 12, del testo approvato stabilisce che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le regioni, nell’esercizio della potesta’ normativa in materia di disciplina delle attivita’ economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresi’ stabilite le modalita’ attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita’ di verifica della sussistenza e regolarita’ della predetta documentazione. L’autorizzazione all’esercizio e’ in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali
b) all’articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. L’autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28». Con questa disposizione viene abolito l’obbligo del DURC per i commercianti sulle aree pubbliche che era stato introdotto dall’art.11-bis della legge di conversione 3 agosto 2009, n.102 e viene delegata alle regioni la “possibilità” di reinserirlo con legge regionale
Per i ricorsi al Giudice di Pace (o al Tribunale) obbligatorio pagare le spese di giustizia
L’art.2, comma 212, interviene sul D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
In particolare aggiunge all’art. 10 di questo t.u. il comma 6-bis: « Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche’ delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e’ in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».
Il giudizio di opposizione quindi, regolato dall’art.23 della legge 689/81, non è più gratuito; l’interessato deve pagare un contributo unificato più le spese di procedimento. L’ammontare della somma dovuta a titolo di contributo unificato è determinato dall’art. 13 del citato D.P.R. 115/2002 ed è diversificato a seconda del valore degli importi per i quali si ricorre.
Art.13. (L) Importi. 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 L’ammontare delle spese di procedimento è invece stabilito dall’art.30 del DPR in modo forfettizzato, nella misura di euro 8.
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