Le recenti modifiche al codice dell’ambiente

25 Febbraio 2008
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Il Codice dell’Ambiente è stato recentemente modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 29 gennaio 2008, che prevede ulteriori disposizioni correttive e integrative.
In particolare, il nuovo decreto prevede alcuni obblighi a carico delle imprese, in vigore dal 13 febbraio 2008, che riguardano l’annuale dichiarazione ambientale (Mud) ed i registri di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti in conto proprio, l’operazione di recupero rifiuti e le aziende speciali.
Per il Mud si reintroduce l’obbligo di presentazione per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, restano escluse le attività commerciali.
Per ciò che concerne i registri, la cui tenuta, con riferimento alle attività commerciali, è obbligatoria solo per i rifiuti pericolosi, il decreto n. 4/2008 prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalla Camere di commercio territorialmente competenti.
Infine, con riferimento all’assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti all’interno di attività commerciali, il nuovo art. 195 stabilisce che non sono comunque assimilabili a quelli urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998 (esercizi di vicinato).
Ciò comporterà per le strutture della media e grande distribuzione commerciale, l’obbligo di smaltire i rifiuti mediante i privati, rimanendo fuori dal regime TARSU e TARI.

>> D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U. del 29 gennaio 2008)

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