Una programmazione basata sull’indicazione di un numero di esercizi correlato al numero degli abitanti non è più ammissibile. Stante ciò, nella predisposizione del nuovo provvedimento di programmazione, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto di principi ulteriori e diversi.
Un’altra risoluzione, la n. 69837 del 30 luglio 2009, riguarda invece l’art. 23 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) – vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche – che ha suscito, com’è noto, non poche questioni. Nella nota del Ministero si legge che gli operatori del commercio su aree pubbliche, sia che esercitino su posteggio isolato o posto all’interno di mercati o fiere, sia che commercializzino i propri prodotti in forma itinerante, potranno tranquillamente continuare ad effettuare la vendita di alcolici in recipienti chiusi, come d’uso.
Anche chi effettua la somministrazione di alcolici su aree pubbliche nell’ambito di manifestazioni quali sagre, feste e riunioni straordinarie di persone in genere, sulla base di autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande, non avrà alcun problema a continuare le normali attività di somministrazione degli alcolici.
Le altre risoluzioni riguardano la pubblicità dei prezzi al pubblico di prodotti quali cosmetici, calzature, articoli per lattanti, ecc. esposti nei reparti self- service delle farmacie, ancora la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti da parte di imprenditori agricoli. Su quest’ultimo parere, e sull’interpretazione del Ministero, poniamo la nostra attenzione. Il quesito riguarda un comune che chiede appunto se sia possibile che un imprenditore agricolo possa vendere anche prodotti di tipo industriale appartenenti al settore alimentare, quali pasta, bibite, acque minerali, etc., oppure se sia sempre necessaria un’attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici effettuata da una azienda agricola e iscritta come tale al registro delle imprese.
Il Ministero risponde che, nel caso specifico, in merito alla possibilità di vendere legittimamente anche prodotti alimentari non provenienti dai propri fondi (consentita dall’utilizzo del termine prevalente) si ritiene che questa possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.
>> Risoluzione 24/07/2009 – n. 67911
>> Risoluzione 29/07/2009 – n. 69480
>> Risoluzione 30/07/2009 – n. 69837
>> Risoluzione 03/08/2009 – n. 71033
>> Risoluzione 13.08.2009 – n. 73834
>> Risoluzione 25.09.2009 – n. 84106
>> Risoluzione 28.09.2009 – n. 84281
>> Risoluzione 09.10.2009 – n. 89149
>> Risoluzione 09.10.2009 – n. 89155
>> Risoluzione 09.10.2009 – n. 89193
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