Le manifestazioni di sorte vietate

20 Marzo 2019
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Con l’art. 13, il titolo II del d.P.R. n. 430/2001 apre con un divieto perentorio: “È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche” fatto salvo alcune deroghe indicate in modo preciso nello stesso articolo.

Il nuovo assetto legislativo sulle manifestazioni di sorte locale viene emanato poco dopo la normativa che, a livello nazionale, ha disciplinato l’apertura delle sale “Bingo”: un nuovo gioco istituito al fine di incrementare le entrate erariali; questa è infatti la
motivazione che compare nella normativa di riferimento.

Il Bingo è un gioco d’azzardo collettivo che consiste nell’estrazione di 90 numeri, dall’1 al 90, per i giocatori presenti nello stesso locale che abbiano preventivamente comprato una o più cartelle di gioco. Le cartelle sono formate da quindici numeri differenti e si aggiudica un premio il primo giocatore che riesce a completare la totalità dei numeri in un’unica cartella nel più breve tempo possibile. Il gioco del Bingo quindi è un gioco che ha tutte le caratteristiche di una tombola.

È lo stesso Ministero delle finanze che attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall’affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del “Bingo”,  in apposite sale, a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei criteri individuati dal decreto 31 gennaio 2000, n. 29 recante il regolamento per l’istituzione del gioco “Bingo” ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Non dimentichiamo infatti che il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco, all’articolo 1 riserva allo Stato l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali venga corrisposta una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.

In questa cornice normativa e di scelte del legislatore nazionale si inquadra perfettamente il divieto assoluto di effettuare a livello locale delle manifestazioni di sorte che si dividono in:

lotterie: manifestazioni di sorte locale effettuate mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione;
tombole: manifestazioni di sorte locale effettuate mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite quali: ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola;
pesche o banchi di beneficenza: manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;
riffe: lotterie private i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;
generiche manifestazioni di sorte locale: ogni manifestazione che, mediante l’acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all’alea la designazione dei vincitori, consenta l’attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte.

Le uniche deroghe a questo divieto assoluto sono previste dal citato art. 13 che consente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale solo a determinati soggetti promotori e a particolari condizioni.

 

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