di Domenico Giannella
Dopo tanto clamore restano operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
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