Le attività svolte dagli Enti del terzo settore prescindono dalla destinazione d’uso prevista dal titolo abilitativo

Commento alla sentenza del TAR Sicilia del 31 ottobre 2023, n. 3243

24 Novembre 2023
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Sentenza del TAR Sicilia del 31 ottobre 2023, n. 3243: “A venire in rilievo è il c.d. principio dell’indifferenza urbanistica delle sedi degli Enti del Terzo Settore e delle associazioni di promozione sociale, le cui attività possono essere condotte in qualsiasi edificio a prescindere dalla destinazione d’uso allo stesso impressa dal titolo abilitativo”.

Attraverso l’interpretazione del  principio “dell’indifferenza urbanistica” il TAR Sicilia riporta al centro dell’attenzione, anche dal punto di vista urbanistico, quelle organizzazioni (ETS) che operano nel campo dell’interesse generale, senza scopo di lucro, e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgono un ruolo fondamentale nella società, offrendo beni e servizi che rispondono ai bisogni delle persone e delle comunità, promuovendo la partecipazione, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile.

E’utile premettere che con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, il Legislatore ha delegato il Governo a riformare il Terzo Settore, l’impresa sociale e il servizio civile universale con lo scopo di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed economico degli ETS, semplificando e armonizzando, al contempo, la normativa che li riguarda.

 

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