Non è possibile insediare attività commerciali, all’ingrosso o al dettaglio, tranne che i mercati, in aree che lo strumento urbanistico comunale qualifica come “zone F- per attrezzature di interesse colletivo” ex D.I. n.1444/68, perché non sono attività di pubblico interesse, cioè attività che, ancorchè realizzate da privati, assolvono a finalità istituzionali e proprie di un Ente pubblico.
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