La Regione Lazio, a seguito della segnalazione dell’Antitrust (AS389 del 3 maggio 2007) e per porre termine al contenzioso sorto con gli Enti di formazione che rivendicano il diritto di erogare il servizio formativo, nella legge regione n. 26 del 28 dicembre 2007 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) con l’art. 32 ha approvato due norme transitorie con le quali viene riconosciuto il possesso del requisito professionale per lo svolgimento dell’attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande anche ai soggetti che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali autorizzati ai sensi della l.r. n.23/92.
Tali disposizioni transitorie troveranno applicazione fino alla realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA), previsti dalle l.r. n.33/1999 e n.21/2006 per l’attività formativa nei suddetti settori.
>> LR 28/12/2007, n. 26 – art. 32 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008)
>> LR 18/11/1999, n. 33 – art. 55 bis (Disposizioni transitorie in materia di formazione professionale)
>> LR 29/11/2006, n. 21 – art. 25 (Disposizioni transitorie)
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