Sebbene si tratti di una legge tecnica, di adeguamento della normativa regionale a modifiche successive intervenute in materia a livello nazionale ed europeo, la legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale introduce almeno un paio di novità rilevanti.
La prima, contenuta nel comma 4 dell’articolo 1, riguarda il passaggio dalla Regione ai Comuni della competenza ad individuare i giorni e le zone del territorio in cui gli esercenti attività commerciali possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale.
La seconda novità di rilievo è contenuta nella disposizione transitoria prevista nell’articolo 5 della legge, che stabilisce che, in attesa dell’emanazione del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, i comuni non possono, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore di questa legge, rilasciare nuove licenze per l’esercizio del commercio ambulante.
>> L.R. Lazio 30/10/2008, n. 19 – Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33, alla L.R. 28 aprile 2006, n. 4, alla L.R. 29 novembre 2006, n. 21 successive modifiche. (B.U.R. 7/11/2008, n. 41, S.O.)
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