L’accesso difensivo di cui al comma 7 dell’art. 24 della legge 241/90 come paradigma del necessario bilanciamento fra riservatezza e trasparenza

27 Maggio 2021
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Sottesa alla normativa di cui al capo V, Accesso ai documenti amministrativi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in epigrafe Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è la fondamentale istanza di conciliazione del diritto di accesso con il diritto alla riservatezza dei dati personali.

Il legislatore ha fissato una serie di principi, sia nella disciplina del procedimento amministrativo, sia in quella della privacy, onde favorire la ricerca di un punto di equilibrio, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi, che porta inevitabilmente, di caso in caso, alla graduazione dell’uno o dell’altro, in dipendenza della tipologia di dati personali che viene in rilievo e della finalità dell’accesso.

Il paradigma di detta conciliazione è il c.d. accesso difensivo, quello precipuamente volto ad acquisire le prove documentali o comunque le informazioni utili a integrare la posizione da assumere in giudizio.

 

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