La Società Alfa, obbligata in solido con Tizio, attraverso i propri legali, presenta scritti difensivi, con richiesta di audizione ex art. 18, anche per lo stesso trasgressore. Il giorno della convocazione Tizio si presenta e dichiara di non voler essere audito, né di voler essere ad alcun titolo rappresentato dai legali della Società Alfa. Il funzionario pubblico verbalizza. I legali della Società Alfa chiedono accesso al verbale, invocando il diritto di difesa. L’autorità competente differisce l’accesso all’adozione del provvedimento sanzionatorio ex art. 18, L. 689/1981, per carenza d’interesse diretto concreto e attuale dell’istante.
La lettera b) dell’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in rubrica Definizioni e principi in materia di accesso, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione quale fondamento della legittimazione all’accesso agli atti amministrativi, ciò che rivela “l’ontologica natura strumentale del diritto di accesso rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale che non può ridursi ad un mero diritto all’informazione”.
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