Il TAR Lazio ha deciso che non è possibile fare derivare dal giudicato un vincolo ostativo all’apertura di un
esercizio di somministrazione all’interno di un distributore di carburanti, poiché il relativo accertamento è scaturito dalla circostanza che, in quel determinato momento, il parere relativo al nulla osta ambientale si era formato in relazione ad un progetto che non prevedeva la somministrazione, ancorchè sussistenti locali ad essa astrattamente destinabili.
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