Il decorso del termine per il silenzio-assenso si ha solo qualora la domanda sia assistita da tutti i presupposti, di fatto e di diritto, perché l’Amministrazione possa provvedere, dal momento che esso si pone come co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria, al solo fine di colmare l’inerzia della P.A. : esso è perciò interrotto ogniqualvolta per l’amministrazione competente non si configuri (o venga meno) un obbligo di provvedere, come è, ai sensi del citato art. 16, comma 1 e 2, della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui la stessa amministrazione si sia tempestivamente attivata con la richiesta di parere obbligatorio e questo non sia stato (ancora) espresso.
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