La semplificazione dei controlli sulle attività economiche: l’articolo 7 del decreto legislativo 103/2024, un esempio di legiferazione… “creativa”

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 26 Novembre 2024
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Se con riferimento all’art. 6 del d.lgs. 103/2024 nutriamo forti dubbi circa l’aver rispettato il Governo i limiti della delega di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, soprattutto per gli effetti derogatori della legge 24 novembre 1981 n. 689, Modifiche al sistema penale, ivi non previsti, con riferimento all’art. 7, rubricato Meccanismi di dialogo e collaborazione, avvertiamo un senso di … “disordine”, che ci fa temere il caos nella sua applicazione, se non, nella migliore delle ipotesi, la sua disapplicazione, a causa di una scrittura disinvolta della norma contenuta al comma 1, nonché delle competenze, delle funzioni e delle relative variabili ivi introdotte.

Art. 7
Meccanismi di dialogo e collaborazione
1. Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all’articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono interpellare l’amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata. Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. In caso di mancato riscontro all’interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni di cui al presente comma possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell’ambito delle proprie competenze.
(…)

Qui si apre a inediti meccanismi di dialogo e collaborazione tra le associazioni nazionali di categoria e le amministrazioni centrali o regionali competenti, in caso di incertezze interpretative riguardanti norme “di carattere generale, di massima importanza o di particolare rilevanza”, nonché in presenza di “gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale”, per cui le prime potranno formulare interpelli alle seconde.

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