Effettuando un’analisi particolareggiata dell’articolo 19 vigente dopo la modifica operata dalla legge n. 122/2010, tenuto conto che lo stesso articolo sancisce espressamente che la SCIA è funzionale all’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale senza specificare se essa sia svolta in forma principale di impresa o in forma marginale e secondaria (come nel caso degli enti non commerciali),
si ritiene che la SCIA debba essere presentata anche dalle associazioni senza scopo di lucro, o associazioni, circoli ed enti vari costituiti in forma di enti non commerciali, che decidano di fare somministrazione rivolta al pubblico indistinto anche se in forma secondaria e marginale; la presentazione di detta SCIA NON per questo legittima che gli stessi possano svolgere attività commerciale o di somministrazione in forma primaria, al pari di soggetti imprenditori.
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