Si ritiene in ogni caso raggiunto lo scopo in termini di atti giunti effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario e di disponibilità da parte sua dell’informazione.
Il tema fondamentale è quello della distinzione fra momento di perfezionamento della notifica e sua prova, assumendo, s’intende, che la procedura si sia sviluppata, attraverso tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
La giurisprudenza prevalente afferma che senza prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della legge 890/1982 e dall’art. 140 C.p.c., la notifica non è valida.
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