La cauzione deve essere corrisposta in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, che si rammenta non può essere superiore a €12.911,42, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.
Nell’ipotesi quindi che i premi posti in palio per la tombola non siano supportati da fatture d’acquisto in quanto, ad esempio, donati da diverse persone sarà opportuno che il rappresentante legale dell’ente organizzatore, nella comunicazione effettuata per eseguire la tombola, sotto la propria personale responsabilità, dichiari che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.
La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:
a) mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;
b) ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore presso un notaio.
Per avere poi lo svincolo della cauzione l’ente organizzatore, entro trenta giorni dall’estrazione della tombola, deve presentare all’incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.
Anche per questo adempimento il legislatore nel d.P.R. n. 430/2001 non chiarisce con quali modalità l’ente organizzatore deve documentare la consegna avvenuta dei premi. Una soluzione potrebbe essere quella di presentare copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.
L’incaricato del Sindaco deve verificare la regolarità della documentazione prodotta dall’ente organizzatore e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano stati consegnati ai vincitori: se la verifica dà esito positivo può procedere allo svincolo della cauzione.
Nell’ipotesi però in cui l’incaricato del Sindaco accerti che alcuno dei premi in palio non è stato consegnato dispone l’incameramento della cauzione: si ritiene che l’incameramento debba essere pari all’importo dei premi non consegnati e non debba invece ammontare all’intera cauzione. In tale ipotesi quindi l’incaricato del Sindaco procederà con uno svincolo parziale della cauzione.
Certo che questi adempimenti, pur messi a garanzia dei giocatori, aggravano fortemente le procedure e le modalità per attuare le tombole da parte di enti che possono effettuarle solo se sono in difficoltà finanziarie e che quindi difficilmente saranno in grado di corrispondere una cauzione con un deposito in denaro.
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