I suddetti edifici rurali sono compatibili con ogni destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.
Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E’, altresì, consentito, per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
Si deve segnalare infine come il comma 4 dell’articolo 154 preveda che nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l’approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
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