Ogni qual volta lo stato decide di intervenire con proprie norme nella materia del Turismo sorgono contestualmente problematiche di impugnative costituzionali promosse dalle regioni a conferma che l’impianto dell’art. 117 della Costituzione, con il suo riparto di competenze esclusive e concorrenti , non appare più idoneo a disciplinare un’importante materia come quella del Turismo che rappresenta la seconda industria del Paese.
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