La Corte ha in sostanza riconosciuto che il turismo è materia esclusiva delle Regioni e non dello Stato, e pertanto boccia ben 19 articoli per eccesso di delega del Governo.
A sollevare la questione alla Consulta erano state quattro regioni, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. I giudici costituzionali osservano in primo luogo come “questa Corte ha altresì precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l’esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia”. Tuttavia, nell’esame delle censure prospettate dalle Regioni, la Corte precisa come “si deduce indubbiamente che l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era quello della semplificazione normativa […] così da agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. L’esito complessivo di tale articolato iter di interventi legislativi doveva quindi essere la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili”.
“Esula dall’ambito della delega il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra princìpi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell’art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale”, continua la Consulta. Ma non solo. Anche sul piano più generale dei rapporti tra legge di delegazione e decreti legislativi “si deve riscontrare, nel caso di specie, una evidente distonia”.
Per i giudici di Palazzo della Consulta pertanto “sulla base delle precedenti considerazioni si deve ritenere che la questione prospettata sia non solo ammissibile – in quanto l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda, in tutta evidenza, nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo – ma anche fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia»”.
“Giustizia è stata fatta, rapidamente e così come doveva essere”, è stato il commento dell’assessore al Turismo del Veneto. Il Veneto aveva presentato ricorso nel luglio dello scorso anno, subito dopo l’emanazione della norma rilevando che il decreto in questione aveva contenuti “lesivi degli articoli 76, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 120 della Costituzione”. “Con quel codice il Governo interveniva in materia di turismo, che la Costituzione affida in via esclusiva alle Regioni. – continua l’assessore – E non si trattava solo di questioni di interferenza indebita, perché c’erano anche indicazioni in controtendenza rispetto alle nostre disposizioni regionali”.
“Una sconfitta per tutti“. Questo è stato invece il giudizio del presidente Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), che ammette comunque di non essere sorpreso dalla decisione in quanto le censure della Corte Costituzionale “sono le stesse che Fiavet ha portato all’attenzione del Ministero quando lo stesso Codice è stato presentato alle imprese“.
Fonte: Leggioggi.it
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