Al via la banca dati nazionale per le strutture ricettive e locazioni turistiche

4 Settembre 2024
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Pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

Il fulcro del nuovo sistema è il Codice Identificativo Nazionale (CIN), un codice unico che dovrà essere richiesto da tutti i gestori di strutture turistiche e dai locatori di immobili destinati a locazioni brevi.

Il CIN permette di identificare e monitorare in maniera univoca ogni attività ricettiva, riducendo così l’evasione fiscale e contrastando l’abusivismo nel settore turistico.

Come funziona il sistema BDSR e il CIN: procedure e scadenze


L’accesso al sistema BDSR richiede l’utilizzo di un’identità digitale, attraverso la quale i titolari di strutture turistiche possono presentare la richiesta per il CIN.

Il processo prevede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti i dati catastali dell’immobile e, per i locatori, la conformità ai requisiti stabiliti dal decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023.

L’intero iter è stato progettato per essere semplice e trasparente, con la possibilità di integrare eventuali dati mancanti o di comunicare incongruenze direttamente alla Regione o Provincia autonoma competente.

Una volta completata la procedura, il sistema genera automaticamente la certificazione telematica che attesta il regolare rilascio del CIN.

Questo codice diventerà obbligatorio per tutte le strutture ricettive e per gli immobili in locazione breve a partire da 60 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso, come precisato nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero.

Il mancato ottenimento del CIN entro i termini stabiliti potrà comportare sanzioni e la sospensione dell’attività.


PER APPROFONDIRE

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